Äîêóìåíò âçÿò èç êýøà ïîèñêîâîé ìàøèíû. Àäðåñ îðèãèíàëüíîãî äîêóìåíòà : http://www.arcetri.astro.it/~rsu/contratto/CCNL_vecchi/art06.htm
Äàòà èçìåíåíèÿ: Fri Sep 7 12:53:34 2001
Äàòà èíäåêñèðîâàíèÿ: Fri Feb 28 13:14:13 2014
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art. 6

Art. 6 - Ferie, festivitÞ del Santo Patrono e recupero festivitÞ soppresse

  1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennitÞ previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle collegate ad effettive prestazioni di servizio.
  2. La durata delle ferie Õ di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
  3. I dipendenti neoassunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
  4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
  5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato Õ considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
  6. A tutti i dipendenti sono altresË attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. E' altresË considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della localitÞ in cui il dipendente presta servizio, purchÈ ricadente in giorno lavorativo.
  7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie Õ determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni Õ considerata a tutti gli effetti come mese intero.
  8. Il dipendente che ha usufruito delle assenze e permessi retribuiti di cui all’art. 8 conserva il diritto alle ferie.
  9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dÞ luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, su richiesta del dipendente, previa autorizzazione, tenuto conto delle esigenze di servizio.
  10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente puÐ frazionare le ferie in piÛ periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovrÞ avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti o della programmazione delle ferie, in relazione alle richieste del dipendente, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per piÛ di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie puÐ chiedere di prestare servizio, ove possibile, presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni del profilo e livello professionali di appartenenza. Si fa salvo quanto previsto dall’art. 59.
  11. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella localitÞ dalla quale Õ stato richiamato, nonchÈ all'indennitÞ di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
  12. In caso di impossibilitÞ di godere delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 31 agosto dell'anno successivo.
  13. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piÛ di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del dipendente informare tempestivamente l’Ente, per gli accertamenti del caso, producendo la relativa documentazione sanitaria.
  14. Le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie puÐ avvenire anche in deroga ai termini di cui al comma 12.
  15. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.
  16. Al personale che presenti i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, delle legge 724/94, spettano ulteriori quindici giorni di ferie, non frazionabili, per recupero biologico, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 230/95.
art.prec. art.succ.