Äîêóìåíò âçÿò èç êýøà ïîèñêîâîé ìàøèíû. Àäðåñ îðèãèíàëüíîãî äîêóìåíòà : http://www.arcetri.astro.it/~rsu/contratto/CCNL_vecchi/art28.htm
Äàòà èçìåíåíèÿ: Thu Sep 6 18:45:12 2001
Äàòà èíäåêñèðîâàíèÿ: Fri Feb 28 13:14:46 2014
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art.28

Art. 28 - Codice disciplinare

  1. Nel rispetto del principio di gradualitÞ e proporzionalitÞ delle sanzioni in relazione alla gravitÞ della mancanza ed in conformitÞ di quanto previsto dall'art. 55 del D. Lgs n. 165/2001, il tipo e l'entitÞ di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

a) intenzionalitÞ del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilitÞ dell'evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) responsabilitÞ connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'Ente, agli utenti o a terzi e del disservizio determinato

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti dell'Ente, degli altri dipendenti e degli utenti, nonchÈ ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;

f) concorso nell'infrazione di piÛ lavoratori in accordo tra loro;

  1. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, giÞ sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravitÞ tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

  2. Al dipendente responsabile di piÛ infrazioni compiute con unica azione od omissione o con piÛ azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, Õ applicabile la sanzione prevista per la mancanza piÛ grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravitÞ.
  3. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata nel rispetto della dignitÞ personale del dipendente per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entitÞ. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applicano, graduando l'entitÞ delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso l'Ente, gli altri dipendenti, gli utenti o i terzi;

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nello svolgimento dell’attivitÞ di ricerca, fatto salvo, peraltro, quanto previsto dall’art. 60, comma 1, o nella cura dei locali o altri beni strumentali a lui affidati in ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilitÞ;

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'Ente o di terzi;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Ente, nei limiti previsti dall'art. 6 della legge n. 300/70;

f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro, laddove previsti;

g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricomprese specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'Ente, per gli utenti o per terzi;

h) svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attivitÞ che ritardino il recupero psico-fisico.

L'importo delle ritenute per multa sarÞ introitato nel bilancio dell'Ente e destinato ad attivitÞ sociali a favore dei dipendenti.

  1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entitÞ della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;

b) particolare gravitÞ delle mancanze previste al comma 4;

c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entitÞ della sanzione Õ determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravitÞ della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la sede assegnata dall'Ente;

e) testimonianza falsa o reticente nell'ambito di procedimenti disciplinari;

f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;

g) responsabilitÞ in alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, utenti o terzi;

h) manifestazioni denigratorie nei confronti dell'Ente, fatte salve le manifestazioni di libertÞ di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n.300 del 1970;

i) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignitÞ della persona;

l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'Ente, agli utenti o a terzi.

  1. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni di gravitÞ tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, quali:

a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste dal comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Ente o ad esso affidati;

c) rifiuto espresso e reiterato al trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;

d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre dieci giorni lavorativi consecutivi;

e) persistente insufficiente rendimento fatto salvo quanto previsto dall’art. 46, comma 1, ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell' adempimento degli obblighi di servizio, rispetto ai carichi di lavoro, laddove previsti;

f) responsabilitÞ penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravitÞ non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.

  1. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per infrazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravitÞ tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali:
  2. a) recidiva nella responsabilitÞ di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso a vie di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti ovvero di terzi;

    b) accertamento che l'impiego Õ stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

    c) condanna passata in giudicato:

    1) per i delitti di cui all'art. 58, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del D. Lgs. n. 267/2000;

    2) per gravi delitti commessi in servizio;

    d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

  3. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 27, comma 3 deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione Õ disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'Ente venga a conoscenza di fatti che possano dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare Õ avviato nei termini previsti dall' art. 27, comma 3, dalla data di conoscenza della sentenza
  4. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 Õ riattivato entro 90 giorni da quando l'Ente ha avuto notizia della sentenza definitiva. Trova applicazione l’art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001.
  5. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data pubblicitÞ mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. entro quindici giorni dalla data di cui all'art. 2, comma 2. Tale forma di pubblicitÞ Õ tassativa e non puÐ essere sostituita da altre. Il codice disciplinare si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.
art.prec. art.succ.