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legge 398/1989

L. 30 novembre 1989, n. 398.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1989, n. 291.

Norme in materia di borse di studio universitarie.

Art.1. Borse di studio universitarie.
1. Le universitÞ e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attivitÞ di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

Art.2. Borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione.
1. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono assegnate con decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.

Art.3. Borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca.
[Articolo abrogato dall'art. 8, D.M. 30 aprile 1999, n. 224]

Art.4. Borse di studio per attivitÞ di ricerca post-dottorato.
1. Nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7, le universitÞ possono conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero per lo svolgimento di attivitÞ di ricerca post-dottorato. Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle attivitÞ di ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo.
2. Le modalitÞ di conferimento e conferma delle borse e i limiti di etÞ per poterne usufruire sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione del sanato accademico.
3. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.
4. I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca, coerenti con i programmi di cui al comma 1, svolti anche all'estero presso enti di ricerca ed universitÞ.
5. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili.

Art.5. Borse di studio per il perfezionamento all'estero.
1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge per aree corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale determinate dal senato accademico.
2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di cittadinanza italiana di etÞ non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attivitÞ di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.
3. Le modalitÞ per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico.
4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.

Art.6. Norme comuni.
1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivitÞ di formazione o di ricerca dei borsisti.
2. Chi ha giÞ usufruito di una borsa di studio non puÐ usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
3. Alle borse di studio di cui alla presente legge si applica 1 articolo 79, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.
4. Con decreto del Ministro dell'universitÞ e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinati la misura minima delle borse nonchÈ i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire.
5. I borsisti non possono essere impegnati in attivitÞ didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.
6. Per le borse di studio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge Õ estesa la possibilitÞ di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.476. Il periodo di congedo straordinario Õ utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art.7. Finanziamento delle borse.
[1.] (comma abrogato dall'art. 8, D.M. 30 aprile 1999, n. 224).
2. Le universitÞ possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.
[3] (comma abrogato dall'art. 8, D.M. 30 aprile 1999, n. 224).
[4] (comma abrogato dall'art. 8, D.M. 30 aprile 1999, n. 224).
[5] (comma abrogato dall'art. 8, D.M. 30 aprile 1999, n. 224).
[6] (comma abrogato dall'art. 8, D.M. 30 aprile 1999, n. 224).

Art.8. Norme finali e abrogativa.
1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum puÐ avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli iscritti delle scuole di specializzazione delle facoltÞ di medicina e chirurgia fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo pieno dei medici specialisti.
3. Sono abrogati gli articoli 75, 76, 77, 78, 79, commi primo, secondo e terzo; 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonchÈ l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.