Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.arcetri.astro.it/~rsu/contratto/CCNL_vecchi/legge2001383.htm
Дата изменения: Thu Feb 28 22:20:26 2002 Дата индексирования: Fri Feb 28 13:42:56 2014 Кодировка: |
Legge 18 ottobre 2001, n.383
Primi interventi per il rilancio dell'economia.
(pubblicato nella GU n. 248 del 24.10.2001)
. . . o m i s s i s . . .
Art. 7.
(Nuove regole sulla titolarita' dei diritti brevettuali per invenzioni
industriali).
1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, primo comma, le parole: "o dell'Amministrazione
pubblica" sono soppresse;
b) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: "ART. 24-bis. - 1. In deroga
all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il
rapporto di lavoro intercorre con una universita' o con una pubblica
amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il
ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione
brevettabile di cui e' autore. In caso di piu' autori, dipendenti delle
universita', delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche
amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in
parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di
brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione.
2. Le universita' e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro
autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi
per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa universita' o alla pubblica
amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonche' ogni
ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi
o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le universita' o
le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma
2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora
l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento
industriale, a meno che cio' non derivi da cause indipendenti dalla loro
volonta', la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al
momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non
esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi,
o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di
esserne riconosciuto autore".
2. La disciplina di cui all'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n.
1127, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a tutte le
invenzioni ivi indicate conseguite successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate
anteriormente.
. . . o m i s s i s . . .